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Sez. 3, Sentenza n. 4458 del 02/03/2005 (Rv. 580957 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Presupposti.
Stato
decisa il 2005-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580957-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

Agli effetti dell'applicazione della norma dell'art. 1956 cod. civ. il comportamento del creditore consistente nel far credito al terzo nella situazione dalla norma stessa descritta comprende non solo il mettere a disposizione del terzo somme di denaro da restituire, bensì anche nel lasciare che il rapporto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale la fideiussione sia stata prestata, si svolga in modo tale che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore senza eseguire la propria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)