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Sez. 1, Sentenza n. 5568 del 13/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 214415 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rigetto della richiesta di ammissione - Ricorso - Obbligo di notifica all'amministrazione finanziaria - Previa fissazione, da parte del giudice, dell'udienza di comparizione delle parti - Necessità.
Stato
decisa il 1999-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214415-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

L'obbligo, previsto dall'art.6, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n.217, di notificare alla direzione regionale delle entrate (già intendenza di finanza) il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, presuppone che il giudice abbia provveduto a fissare, con decreto in calce al suddetto ricorso, l'udienza di comparizione delle parti, così come previsto dal richiamato art.29 della legge 13 giugno 1942 n.794.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)