Sez. 1, Sentenza n. 8258 del 09/11/1987 (Rv. 455866 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - VIOLAZIONE DI NORME DEPENALIZZATE DEL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZE DEL PREFETTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - VIOLAZIONE DI NORME DEPENALIZZATE DEL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI PECUNIARIE - ORDINANZE DEL PREFETTO - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio all'ordinanza del prefetto di irrogazione di sanzione pecuniaria per violazione delle norme depenalizzate del codice della strada, promosso ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, legittimato a contraddire è il prefetto e non anche il ministero dell'interno, in quanto il citato art. 23 prevede espressamente che l'atto di opposizione è notificato all'autorità che ha emesso l'ordinanza, che, pur organo periferico dell'amministrazione statale, agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale. (V 3045/84, mass n 435079; (V 2110/82, mass n 419986).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)