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Sez. 1, Sentenza n. 2110 del 06/04/1982 (Rv. 419986 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419986-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Poiché il giudizio di opposizione contro l'ordinanza prefettizia irrogante una sanzione pecuniaria per la trasgressione alle norme sulla circolazione stradale ed ai regolamenti locali, proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, ha come oggetto immediato lo stesso accertamento dell'infrazione, in relazione al quale il prefetto ha un'ampia autonomia funzionale ed agisce come organo sottratto ad ogni potere gerarchico, legittimato passivo è esclusivamente lo stesso prefetto che ha emanato l'ordinanza e che ha uno specifico interesse alla sua conservazione e non l'amministrazione creditrice della somma richiesta. (Conf 2641/80, mass n 406381; (Conf 4556/79, mass n 401058; (Conf 3685/77, mass n 387327; (Conf 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)