Sez. 1, Sentenza n. 3045 del 17/05/1984 (Rv. 435079 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA.*
Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento prefettizio di irrogazione della sanzione pecuniaria per violazione delle norme depenalizzate del codice della strada, promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, legittimato a contraddire è esclusivamente il prefetto e non anche il ministero dell'interno perché in subiecta materia il prefetto agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale e non quale sottoposto al vincolo gerarchico di dipendenza dell'amministrazione centrale. (Conf 4608/83, mass n 429479; (Conf 2110/82, mass n 419986; (Conf 2641/80, mass n 406381; (Conf 4556/79, mass n 401058).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)