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Sez. 3, Sentenza n. 462 del 01/12/1995 Ud. (dep. 17/01/1996) Rv. 203789 - 01

Sentenza - Deposito | Termine fissato per il deposito - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze in ordine alla decorrenza del termine per impugnare - Indicazione - Sospensione del termine per impugnare durante il periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203789-01

Sentenza - Deposito

Il termine entro il quale il giudice è tenuto a redigere la motivazione della sentenza a norma dei commi secondo e terzo dell'art. 544 del codice di rito non è soggetto alla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, conseguendone che il deposito della stessa in tale periodo, che avvenga nel termine fissato, tiene luogo di notifica per il pubblico ministero e per le parti, ivi compreso l'imputato non contumace, iniziando, dalla scadenza del termine indicato del comma secondo della norma o in quello diverso indicato dal giudice per i casi di cui al comma terzo, a decorrere quello dei trenta o quarantacinque giorni previsto per una rituale impugnazione, soggetto peraltro a sospensione sino al termine del periodo feriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)