Sez. 4, Sentenza n. 15753 del 05/03/2015 Cc. (dep. 15/04/2015) Rv. 263144 - 01
SENTENZA - REDAZIONE | Termine - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Esclusione - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Indicazione.
SENTENZA - REDAZIONE
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)