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Sez. 4, Sentenza n. 41834 del 27/06/2007 Ud. (dep. 14/11/2007) Rv. 237983 - 01

SENTENZA - DEPOSITO | Termine per la redazione dei motivi della sentenza - Scadenza nel corso del periodo feriale - Conseguenze in ordine ai termini per l'impugnazione.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237983-01

SENTENZA - DEPOSITO

Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)