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Sez. 1, Sentenza n. 404 del 27/01/1977 (Rv. 383952 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - INGEGNERE - INCARICO DI UNO STUDIO SULLA EDIFICABILITA DI UN TERRENO - INDAGINE SULLA LOCALE DISCIPLINA URBANISTICA - DOVERE DEL PROFESSIONISTA - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA - DELL'INGEGNERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383952-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - INGEGNERE - INCARICO DI UNO STUDIO SULLA EDIFICABILITA DI UN TERRENO - INDAGINE SULLA LOCALE DISCIPLINA URBANISTICA - DOVERE DEL PROFESSIONISTA - INOSSERVANZA - RESPONSABILITA - DELL'INGEGNERE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Il conferimento ad un ingegnere edile dell'incarico di compiere uno studio preliminare sulle possibilita edificatorie di un terreno comporta l'Obbligo del professionista di svolgere tutta l'attivita necessaria per conseguire valide conclusioni conoscitive, e, pertanto, anche il dovere di indagare sulla disciplina urbanistica vigente nella zona, affinche le soluzioni proposte siano conformi alla disciplina medesima e quindi attuabili. L'inosservanza di tale dovere puo configurare responsabilita del professionista per inadempimento, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art 2236 cod civ, e, quindi, limitata ai casi di dolo o di colpa grave, ove l'indicata indagine implichi la soluzione di problemi tecnici e giuridici di speciale difficolta. (V 2052/75, mass n 375771).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)