Sez. 2, Sentenza n. 6101 del 15/11/1982 (Rv. 423799 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IMPERIZIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IMPERIZIA PROFESSIONALE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'inadempimento del professionista va valutato alla stregua del dovere di diligenza che prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua alla natura della attività esercitata. Pertanto, l'imperizia professionale presenta un contenuto variabile da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal professionista alla natura ed alla specie dell'incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione si è svolta, con la conseguenza che qualora la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la legge (art. 2236 cod. civ.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. (V 1476/77, mass n 385185; (V 404/77, mass n 383952).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)