Sez. 4, Ordinanza n. 6844 del 06/10/1967 Cc. (dep. 23/02/1968) Rv. 106960 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA -APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA PRIMA DEL DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA -APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA PRIMA DEL DIBATTIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso di appello dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo abbia assolto con formula dubitativa, il giudice di secondo grado deve applicare il beneficio della sopravvenuta amnistia non gia nella fase predibattimentale, ai sensi dell'art.421 cod.proc.pen., ma solo dopo aver proceduto al dibattimento ed aver in tale Sede esaminato le doglianze dell'appellante. (V.102303, anno 1966.)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)