Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15746 del 21/06/2013 (Rv. 627161 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI | Trasferimento di immobili in regime di amministrazione straordinaria - Avviso di liquidazione in rettifica delle imposte complementari di registro ipotecarie e catastali - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI
Nelle alienazioni di immobili facenti parte di azienda industriale, adottate in regime di amministrazione straordinaria, considerata la natura negoziale degli atti di cessione, non è dato riscontrare una determinazione amministrativa o giudiziale del valore ai fini dell'applicazione delle imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, non rientrando l'ipotesi tra quelle tassativamente previste all'art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986 (come l'asta pubblica o i pubblici incanti) in quanto la finalità della procedura non è quella di realizzare il maggior prezzo possibile, ma di perseguire la maggior convenienza economica dei creditori. Ne consegue che, potendo il prezzo definitivo essere determinato dalla libera contrattazione delle parti, all'Amministrazione finanziaria non è precluso l'accertamento di un valore del bene maggiore di quello dichiarato dalle stesse nell'atto di trasferimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)