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Sez. 3, Sentenza n. 9727 del 15/09/1995 (Rv. 494011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Pendenza del processo esecutivo - Successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente - Continuazione del processo esecutivo tra le parti originarie - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti (nella specie, il creditore aveva ceduto il suo diritto in pendenza del processo esecutivo da lui promosso per la realizzazione del suo credito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)