Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972 (Rv. 359152 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - TACITA - CONDIZIONI - RICEVIMENTO SENZA RISERVA DELL'OPERA - CONFIGURABILITA - EFFETTI - RINUNCIA ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO - GARANZIA PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - LIBERAZIONE DELL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA - TACITA - CONDIZIONI - RICEVIMENTO SENZA RISERVA DELL'OPERA - CONFIGURABILITA - EFFETTI - RINUNCIA ALLA VERIFICA ED AL COLLAUDO - GARANZIA PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - LIBERAZIONE DELL'APPALTATORE.*
Nel rapporto di appalto si ha accettazione tacita quando il committente compie un atto che presuppone necessariamente la volonta di accettare l'opera e che sarebbe incompatibile con quella di non accettarla o di accettarla condizionatamente. Il ricevimento senza riserve della consegna dell'opera, previsto nel quarto comma dell'art 1665 cod civ, costituisce un caso tipico di accettazione tacita ed importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo e, ai sensi del primo comma dell'art 1667 cod civ, liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per difformita o vizi riconoscibili o conosciuti dal committente. L'accettazione tacita, cioe, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilita di far valere, cosi in via di Azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. (V 4061'68, mass n 337693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)