Sez. U, Sentenza n. 29529 del 18/12/2008 (Rv. 605956 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di contributi all'imprenditoria - Revoca - Restituzione richiesta con l'ingiunzione di cui all'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - Opposizione - Contestazione della revoca del contributo - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Qualora l'Amministrazione, concessi contributi all'imprenditoria, li revochi ricorrendo, al fine di ottenerne la restituzione, all'ingiunzione prevista dall'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, rientra nella giurisdizione amministrativa l'opposizione con cui l'interessato non contesti la legittimità del ricorso al procedimento ingiunzione, né denunci vizi del medesimo, ma contesti la revoca per essere sussistenti i presupposti della concessione del contributo, venendo in tal caso messo in discussione il momento autoritario del rapporto tra P.A. e privato, in quanto si richiede al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, cioè i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo che ne costituisce la fonte genetica.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)