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Sez. 2, Sentenza n. 6140 del 23/11/1979 (Rv. 402851 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO TENDENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402851-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO TENDENTE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di rinvio, che e un processo chiuso, tendente ad una nuova pronunzia in sostituzione di quella cassata e nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione, e inibita alle parti ogni attivita istruttoria od assertiva di fatti, ove non spiegata gia nel giudizio di appello o non strettamente dipendente dalle statuizioni della Corte di Cassazione. E, pertanto, inibito al giudice di rinvio esaminare una eccezione di inadempimento, tendente alla risoluzione del contratto, proposta per la prima volta in quella Sede e non dipendente dalla sentenza di annullamento. (Conf 1761/75, mass n 375410).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)