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Sez. 1, Sentenza n. 1224 del 06/02/1998 (Rv. 512302 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE | Perfezionamento del contratto - Requisiti - Versamento della somma all'interno dei locali della banca, sottoscrizione da parte del Presidente dell'istituto di credito, e contabilizzazione dell'operazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512302-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE

In tema di deposito bancario, perché il deposito possa dirsi effettuato "presso" una banca, come richiede l'art. 1834 cod. civ., non è necessario che il versamento della somma di danaro avvenga all'interno dei locali dell'istituto, ma è sufficiente che la sua consegna sia fatta a persona incaricata di riceverla per conto della banca, rendendosi decisivo, per la configurabilità dell'operazione, non il luogo dove la stessa è compiuta, ma la qualità della persona che ha ricevuto materialmente la somma di danaro. Tale necessità - d'altronde - non potrebbe essere sostenuta neppure con riferimento al secondo comma dello stesso art. 1834 cod. civ., in quanto una tale norma è dettata ad altri fini, e, precisamente, allo scopo di derogare alla regola generale sancita dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ. (secondo cui le obbligazioni pecuniarie debbono essere adempiute al domicilio del creditore), e di "localizzare" il rapporto presso la sede della banca presso la quale esso è stato costituito. Del pari inidonee ad escludere la regolarità dell'operazione e la sua riferibilità alla Banca si rendono l'assenza della sottoscrizione del Presidente (non essendo tale requisito richiesto dall'art. 1835 cod. civ., o da altra norma di legge, ma da mere consuetudini operative delle banche, prive, in quanto tali, di efficacia vincolante nei confronti di terzi), o la mancata contabilizzazione dell'operazione (dal momento che tale omissione comporta la violazione di disposizioni riguardanti il funzionamento dell'impresa bancaria e non la disciplina dei rapporti da essa instaurati con i terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1835

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)