Sez. 1, Sentenza n. 13547 del 16/12/1991 (Rv. 475064 - 01)
Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - Annotazioni | Dell'impiegato che appare addetto al servizio - Piena efficacia probatoria - Derogabilità per effetto di clausola contenuta nelle condizioni generali per i depositi bancari - Esclusione.
Contratti bancari - Deposito bancario - Di denaro - A risparmio - Libretto di deposito a risparmio - Annotazioni
In tema di deposito bancario a risparmio, l'art. 1835, secondo comma, cod. civ., il quale attribuisce piena efficacia probatoria, nei rapporti fra banca e depositante, alle annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, è diretto a tutelare l'affidamento dei clienti su operazioni effettuate con impiegati che si presentino, secondo il normale svolgimento delle attività bancarie, apparentemente muniti di idonei attribuzioni. Tale norma, pertanto, non può trovare deroga nelle condizioni generali di contratto (che, nella specie, stabilivano la necessità della doppia firma del cassiere e dell' impiegato addetto), le quali operano solo sul piano interno dei servizi bancari, prevedendo ripartizioni di competenze e modalità di esecuzione delle operazioni, al fine di realizzare un controllo funzionalmente preordinato a garantire il buon andamento dell' istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)