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Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 16/04/1996 (Rv. 497075 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE | Natura di atto pubblico ad efficacia probatoria privilegiata - Esclusione - Efficacia probatoria delle annotazioni e della provenienza - Condizioni - Principi dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497075-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE

Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall'art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità (da individuarsi anche, ove occorra, con riguardo agli elementi richiesti dall'istituto emittente), esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni o la stessa emissione. Militano, infatti, in tal senso il principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento (invocabile dal depositante se ed in quanto versi in condizione di buona fede) riposto sul dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall'impiegato che, con le modalità usuali e normali riceve i depositi, ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia assistito dal relativo potere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)