Sez. 5 - , Ordinanza n. 4163 del 21/02/2018 (Rv. 647272 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE - Agevolazione di cui all'art. 88, comma 2, T.u.i.r. - Reddito fondiario da immobili non direttamente utilizzati per i fini istituzionali - Spettanza - Esclusione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, l'art. 88, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 dispone che l'esercizio di attivita` previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attivita` commerciale, sicché il reddito fondiario derivante da terreni e fabbricati strumentali direttamente utilizzati per tali attività non subisce la trasformazione in reddito d'impresa ex art. 40, comma 1, dovendosi, al contrario, escludere dalla norma agevolatrice le rendite conseguenti a negozi di diritto privato stipulati con terzi aventi ad oggetto i suddetti beni e solo successivamente destinate a realizzare gli scopi sociali dell’ente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)