Sez. 5, Sentenza n. 39009 del 28/05/2018 Ud. (dep. 27/08/2018) Rv. 273877 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta semplice documentale - Responsabilità del liquidatore - Rilevanza della sua condizione di incompetenza tecnica - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di bancarotta semplice documentale, punibile anche a titolo di colpa, la responsabilità del liquidatore per l'omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l'obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell'illecito anche per colpa lieve.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487 bis, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)