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Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 08/11/2007 Ud. (dep. 22/02/2008) Rv. 241749 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta patrimoniale fraudolenta - Obbligo di vigilanza dei liquidatori - Contenuto - Riconducibilità dell'evento al titolare della posizione di garanzia - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241749-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Il liquidatore (come l'amministratore) è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito - in via di diritto o di fatto - per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un'organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 204, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Legge 18/02/2004 num. 39 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)