diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9756 del 08/11/1996 (Rv. 500412 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Potere del tribunale di disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita dei coniugi - Condizioni - Mancata contestazione della sufficienza e veridicità della documentazione depositata dal coniuge e conseguente mancato esercizio del predetto potere - Deducibilità in appello di quest'ultima omissione - Esclusione - Mancato esercizio del medesimo potere nonostante la contestazione - Deduzione espressa in sede di gravame - Necessità - Disponibilità delle parti - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500412-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di assegno di divorzio, il potere concesso al tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, della polizia tributaria (art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987) è subordinato alla disponibilità delle parti, ossia alla contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione depositata dall'altro coniuge. Ne consegue che l'acquiescenza della parte interessata, che non contesti le risultanze e la completezza di detta documentazione, preclude alla medesima di dedurre in sede d'impugnazione il mancato uso di tali poteri da parte del tribunale e, in caso di contestazione, ove il giudice non faccia uso di essi, incombe sulla parte l'onere di dedurre in sede d'impugnazione l'uso mancato, insistendo per il suo esercizio.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)