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Sez. 2, Sentenza n. 5080 del 09/03/2006 (Rv. 591189 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Configurabilità - Presupposti - Nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività stessa e l'evento dannoso - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591189-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, installazione di impianto elettrico in casa di abitazione), la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 cod. civ. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la cui prova incombe al danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)