Sez. 2, Sentenza n. 5080 del 09/03/2006 (Rv. 591189 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Configurabilità - Presupposti - Nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività stessa e l'evento dannoso - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, installazione di impianto elettrico in casa di abitazione), la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 cod. civ. presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico -la cui prova incombe al danneggiato- tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)