Sez. 1, Sentenza n. 11022 del 24/06/1985 Ud. (dep. 22/11/1985) Rv. 171159 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITA PREVISTA DALL'ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - NORMA A PIÙ FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITA PREVISTA DALL'ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - NORMA A PIÙ FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONCORSO DI REATI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sulla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope costituisce una norma a più fattispecie, che esclude il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative. Ne deriva che non può sussistere concorso di reati, ma un solo reato, allorquando il trasporto coincida temporalmente con la detenzione ed abbia un unico e stesso oggetto; vi è, invece, pluralità di reati eventualmente unificabili ex art. 81 cod. pen., ove sussista fra loro la identità del disegno criminoso, allorquando trasporto e detenzione abbiano a svolgersi in tempi diversi o abbiano oggetti che non siano gli stessi. (V mass n 156540; (V mass n 154817; (V mass n 162929).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)