Sez. U, Sentenza n. 4450 del 20/04/1995 (Rv. 491933 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente della Gestione governativa delle Ferrovie complementari della Sardegna - Sanzione disciplinare della destituzione dal servizio - Impugnazione - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia, nella quale un dipendente della Gestione governativa delle Ferrovie complementari della Sardegna impugni il provvedimento del Consiglio di disciplina di tale gestione, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in quanto il rapporto di lavoro del personale di dette Ferrovie, a seguito del venir meno del regime di concessione del relativo servizio e del suo affidamento a gestione governativa, si trasforma in un rapporto di pubblico impiego, riferibile direttamente allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, sia in quanto è attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione in materia disciplinare nel settore dei trasporti, anche se non sottoposti a gestione governativa, in considerazione del preminente interesse collettivo al regolare svolgimento di tale servizio pubblico (art. 58, alleg. A, al R.D. n. 148 del 1931, in rel. agli artt. 24 e 113 Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)