Sez. U, Sentenza n. 5675 del 19/12/1989 (Rv. 464628 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le controversie relative a provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, appartengono, ai sensi dello art. 58, secondo comma, dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia l'organo (anche diverso dal consiglio di disciplina) che abbia emesso detti provvedimenti, ed anche nel caso in cui il vizio fatto valere comporti la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto. Ne deriva che in materia disciplinare il giudice ordinario è privo di giurisdizione anche se adito con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste soltanto nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione relativamente al giudizio di merito. (V 249/87, mass n 450006; (V 2718/85, mass n 440498; (V 7369/83, mass n 431961).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)