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Sez. 6, Sentenza n. 5801 del 21/03/1995 Ud. (dep. 18/05/1995) Rv. 201681 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni | Dato differenziale - È quello soggettivo - Identità dell'elemento oggettivo - Normale sussistenza - Conseguenze in ordine al principio della necessaria corrispondenza tra contestazione ed accusa.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201681-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo dell'elemento soggettivo, mentre la condotta punibile nella sua oggettività è normalmente identica. Conseguentemente non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione di estorsione nella sussistenza della querela della persona offesa. In tal caso infatti, nella contestazione relativa al reato più grave è compreso il fatto meno grave, integrante il reato di minor consistenza per il quale è intervenuta condanna: pertanto, esclusa la diversità del fatto e vertendosi in tema di sola definizione giuridica diversa, deve escludersi altresì la violazione del suddetto principio, senza che sia necessario accertare che l'imputato si sia difeso anche relativamente al reato diversamente qualificato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)