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Sez. 2, Sentenza n. 4681 del 21/03/1997 Ud. (dep. 16/05/1997) Rv. 207595 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE | Estorsione - Differenza - Esazione del credito - Terzo incaricato - Profitto illecito - Consapevolezza.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207595-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE

Non si configura il reato di cui all'art. 393 cod. pen. allorché il terzo incaricato della esazione del credito, non si limiti ad una "negotiurum gestor", bensì agisca anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. In tal caso l'esattore non si prefigge il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mira a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito: ivi compresa lui illecitamente ceduta dal mandante. In tale ipotesi deve ritenersi configurabile il delitto di estorsione, il cui elemento intenzionale è diretto al conseguimento consapevole di un profitto ingiusto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)