Sez. 6, Sentenza n. 35120 del 13/06/2003 Ud. (dep. 04/09/2003) Rv. 226654 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Contestazione - Identità degli elementi del fatto ritenuti in sentenza - Violazione del principio - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (nella specie, la Corte ha escluso che tra l'imputazione di rapina, originariamente contestata, e quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona, vi fosse immutazione, risultando identico il fatto tipico ed essendo modificate solo le modalità di realizzazione della condotta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)