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Sez. 2, Sentenza n. 17100 del 22/03/2011 Ud. (dep. 03/05/2011) Rv. 250020 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Sentenza di estinzione del reato - Carenza di motivazione circa la responsabilità - Annullamento con rinvio ai soli fini civili - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250020-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

Deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai soli fini civilistici, la sentenza che, dichiarando l'estizione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni di condanna al risarcimento e/o alla restituzione in favore della parte civile non motivando adeguatamente in ordine alla affermata insussistenza della prova dell'innocenza dell'imputato, posto che il rinvio al giudice penale per un nuovo giudizio sarebbe comunque precluso dalla intervenuta causa estintiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)