Sez. 2, Sentenza n. 32577 del 27/04/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 247973 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Intervenuta prescrizione del reato - Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità - Annullamento senza rinvio ai fini penali - Annullamento con rinvio a fini civili al giudice civile.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
L'annullamento senza rinvio di una sentenza di condanna, pur affetta da vizio di motivazione, che sia determinato dalla rilevazione di una causa estintiva del reato, comporta l'annullamento delle statuizioni civili, ivi comprese quelle relative a reati per i quali l'estinzione sia stata dichiarata nel giudizio di appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)