Sez. L, Sentenza n. 8325 del 08/07/1992 (Rv. 478095 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Esonero dalla responsabilità civile - Limiti - Risarcimento del danno biologico - Spettanza al lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale espressa delle sentenze n. 87 e n. 356 del 1991, va interpretato non (più) nel senso che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile comprende il danno biologico, la risarcibilità del quale, come danno differenziale, è possibile solo nell'ipotesi di responsabilità penale, ma nel senso che tale esonero opera nell'ambito della copertura assicurativa e non comprende il danno biologico; peraltro, il risarcimento di tale danno, finché il legislatore non ottemperi ai moniti rivoltigli dalle citate pronunce costituzionali, spetta al lavoratore - che può richiederlo autonomamente (e non più a titolo differenziale) al proprio datore di lavoro (indipendentemente dalla prestazione previdenziale dell'INAIL) - nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabile ad una colpa (anche se concorrente e non di rilievo penale) dell'imprenditore, o di qualsiasi suo sottoposto di cui egli debba rispondere civilmente, restando esso escluso (fino all'auspicato intervento legislativo suddetto) in ipotesi di eventi che dipendano da caso fortuito, forza maggiore o da colpa esclusiva dello stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)