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Sez. 3, Sentenza n. 5074 del 05/03/2007 (Rv. 596746 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Contratti anteriori alla declaratoria di incostituzionalità - Azione di ripetizione ex art. 28 legge n. 22 del 1971 - Esperibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596746-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE

In tema di contratti agrari, all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 (per effetto della sentenza della Cort Cost. n. 318 del 2002) sono divenute prive d'effetto le tabelle per i canoni d'equo affitto come disciplinate dall'art. 9 legge n. 203 del 1982 e dalle norme da questo richiamate, senza che possa introdursi alcuna distinzione tra contratti stipulati prima del 1988 e contratti intervenuti successivamente, o tra canoni pagati prima della sentenza n. 139 del 1984 e canoni corrisposti successivamente, non rilevando, al fine di invocare la perdurante applicabilità di dette norme ai contratti più risalenti, la circostanza che in precedenza la medesima questione di costituzionalità fosse stata ritenuta infondata da detta sentenza: pertanto risulta priva di fondamento normativo la domanda di ripetizione, ex art. 28 legge n. 11 del 1971, delle somme corrisposte in eccedenza ai livelli massimi d'equità stabiliti dalle tabelle di equo canone.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 28 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)