Sez. 3, Sentenza n. 23628 del 20/12/2004 (Rv. 579552 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Determinazione del canone di affitto liberamente intervenuta tra le parti - Legittimità - Azione di ripetizione ex art. 28 legge n. 11 del 1971 - Esperibilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE
In tema di contratti agrari, all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'arte. 9 e 62 legge n. 203 del 1982 (e delle norme dalle prime richiamate) per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 138 del 2002 sono divenute prive d'effetto le tabelle per i canoni d'equo affitto e i redditi dominicali stabiliti, per effetto del suindicato art. 62, a norma del R.D.L. n. 589 del 1939, con la conseguenza che risultano legittimi, in mancanza di previsione normativa di livelli massimi d'equità (non potendo al riguardo nemmeno prospettarsi una "riviviscenza" della norma di cui all'art. 1, commi due e ss., legge n. 567 del 1962, a suo tempo abrogata, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, legge n. 203 del 1982), gli accordi liberamente intervenuti tra le parti - anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni di categoria - in ordine alla determinazione del canone d'affitto, e risulta conseguentemente priva di fondamento normativo la domanda di ripetizione, ex art. 28 legge n. 11 del 1971, delle somme corrisposte in eccedenza a detti livelli.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 28 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)