Sez. 5, Sentenza n. 27482 del 30/12/2014 (Rv. 634137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Nozione di sopravvenienza passiva - Collegamento con un componente positivo del reddito di un esercizio precedente - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi di impresa, le sopravvenienze passive, di cui all'art. 101, quarto comma (già art. 66, secondo comma), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, trovano una corrispondenza attiva in un precedente esercizio e conseguono al mutamento ontologico di una voce contabile che, in esercizi diversi, da attiva si trasforma in passiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)