Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 14/05/2007 (Rv. 599479 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE | Spese e componenti negativi - Incertezza sull'esistenza o oggettiva indeterminabilità del relativo ammontare - Deroga al principio di competenza - Condizioni - Individuazione dell'esercizio di competenza - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie - Costo (e titolo giuridico) dell'utilizzazione di macchinari per otto anni mai contabilizzato - Determinazione con transazione intervenuta nell'ultimo anno, individuato dal contribuente quale esercizio di competenza - Indeterminabilità del costo prima dell'accordo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IRROGAZIONE
In tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si desume che anche per le spese e gli altri componenti negativi dei quali "non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare" il legislatore considera come "esercizio di competenza" quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. L'individuazione dell'"esercizio di competenza" involge, d'altro canto, accertamenti di fatto, che rientrano tra i compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere censurato in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (nella specie la ricorrente assumeva che il costo ed il titolo giuridico dell'utilizzazione di macchinari nel periodo 1985-1992 era stato determinato solo con una transazione intervenuta nel 1992, sicché non essendo il detto costo assolutamente determinabile prima di allora, in difetto di accordo tra le parti, correttamente era stato correlato all'esercizio del 1992, quando cioè era divenuto oggettivamente determinato; la S.C., nell'enunciare il principio riportato, ha invece ritenuto che l'obbiettiva determinabilità sancita dalla legge non è collegata o collegabile alla manifestazione della volontà delle parti sul costo, essendo, altrimenti, ad esse demandata la scelta di stabilire a quale esercizio di competenza imputare la relativa componente del reddito d'impresa, sicché il mancato accordo delle parti non significa necessariamente che il costo non sia, prima dell'accordo stesso, obbiettivamente determinabile, potendo a tal fine soccorrere strumenti diversi, quale la parametrazione ad altre operazioni simili, al valore di mercato dei beni utilizzati in rapporto al numero delle ore di utilizzo dei medesimi etc.).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)