Sez. 3, Sentenza n. 287 del 05/02/1971 (Rv. 349761 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - RESPONSABILITA DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONDIZIONI - PROVA DEL NESSO CAUSALE - PROVA DELL'ANORMALITA DEL SERVIZIO - APERTURA IMPROVVISA DELLO SPORTELLO DELLA VETTURA - CONFIGURABILITA - PROVA DELLA CAUSA DELL'APERTURA - ONERE DEL VIAGGIATORE - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMBITO.*
TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - RESPONSABILITA DELLE FERROVIE DELLO STATO - CONDIZIONI - PROVA DEL NESSO CAUSALE - PROVA DELL'ANORMALITA DEL SERVIZIO - APERTURA IMPROVVISA DELLO SPORTELLO DELLA VETTURA - CONFIGURABILITA - PROVA DELLA CAUSA DELL'APERTURA - ONERE DEL VIAGGIATORE - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMBITO.*
Perche sorga la responsabilita dell'amministrazione delle ferrovie dello stato non basta la prova del nesso di causalita tra il trasporto ed il pregiudizio patito dal viaggiatore, ma occorre anche la prova che il danno sia avvenuto in conseguenza di un fatto che si possa ricollegare al modo di essere e di funzionare del servizio ferroviario, ad un fatto, cioe, che possa essere considerato 'anormalè rispetto alle norme che regolano detto servizio o, quanto meno, a cio che di regola si verifica nel predetto servizio e che, quindi, sia ricollegabile al comportamento antigiuridico dell'amministrazione delle ferrovie per inosservanza dei regolamenti, delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza. L'improvvisa apertura di uno sportello di una vettura ferroviaria di un treno in movimento costituisce, di per se stessa, anormalita di servizio, riconducibile al comportamento antigiuridico dell'amministrazione ferroviaria, rientrando nella norma che le vetture ferroviarie destinate al trasporto di persone abbiano, durante il viaggio, gli sportelli chiusi, anche se non a chiave. Pertanto, una volta accertato l'anzidetto evento nella sua concreta obiettivita, il viaggiatore ha diritto di essere risarcito del danno, senza necessita di individuare e di provare la causa specifica che ha dato causa all'anormalita del servizio, sussistendo in suo favore la presunzione di colpa stabilita a carico dell'amministrazione ferroviaria. In tal caso incombe all'amministrazione ferroviaria, per esimersi da responsabilita, l'Onere di dimostrare che l'anormalita non e a lei imputabile perche dovuta a caso fortuito o a forza maggiore ovvero a colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo. (V 3047'69, mass n 342957' 1988'67, mass n 329003, 329004' 1148'64' 1945'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Legge 13/12/1956 num. 2171 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)