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Sez. 3, Sentenza n. 1988 del 26/07/1967 (Rv. 329003 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - PERSONE - TRASPORTO FERROVIARIO - RESPONSABILITA DELL'AMMINISTRAZIONE PER DANNI ALLE PERSONE - PRESUPPOSTI - ANORMALITA DEL SERVIZIO - CONCETTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329003-01

TRASPORTI PUBBLICI - CONTRATTO DI TRASPORTO - PERSONE - TRASPORTO FERROVIARIO - RESPONSABILITA DELL'AMMINISTRAZIONE PER DANNI ALLE PERSONE - PRESUPPOSTI - ANORMALITA DEL SERVIZIO - CONCETTO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

A norma dell'art. 11, par. 4, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie, approvate con R.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, l' amministrazione ferroviaria risponde dei danni alla persona del viaggiatore, qualora questi dimostri l'anormalita del servizio ed il nesso di causalita tra detta anormalita e l'evento dannoso. In conseguenza diviene operativa la presunzione di colpa stabilita a carico dell'azienda vettrice, onde questa, per vincere tale presunzione, deve provare che la anormalita sia dipesa da fortuito o da colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo o che, comunque, non possa esserle imputata. Il concetto di anormalita del servizio si concreta in un fatto costituente una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso. Tale fatto, pur essendo ricollegabile a cause varie, quali lo stato del materiale, il funzionamento dei mezzi adoperati e l'attivita del personale addetto, contraria alle norme regolamentari o alle regole di comune prudenza, ai fini dell'applicazione della disposizione sopracitata, deve essere considerato unicamente nella sua obiettivita.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1935 num. 911 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)