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Sez. 3, Sentenza n. 1708 del 13/11/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223474 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Riesame - Appello - Cognizione - Preclusioni endoprocessuali.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223474-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali previsti dall'art. 322 cod. proc. pen., giudizio di riesame, e dall'art. 322 bis cod. proc. pen., appello, hanno presupposti, funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l'appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l'istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l'esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)