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Sez. 3, Sentenza n. 3376 del 15/12/1994 Cc. (dep. 14/02/1995) Rv. 201561 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Sequestro preventivo - Rigetto di istanza di revoca - Appello - Decisione del Tribunale - Cognizione - Ambito e delimitazione - Obbligo di riesame sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201561-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

In tema di misure cautelari, la decisione del Tribunale in sede di appello del rigetto di una istanza di revoca - nella specie di sequestro preventivo - è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo, per cui la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto a quello di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che il Tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, ma solo a stabilire se l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sia immune da violazione di legge ed incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)