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Sez. 1, Sentenza n. 8048 del 03/09/1996 (Rv. 499455 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE | Azioni proprie in portafoglio - Iscrizione in bilancio - Criteri di valutazione - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499455-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - IN GENERE

Le azioni proprie in portafoglio, le quali rappresentano un valore che esiste nel patrimonio della società emittente e che è suscettibile di essere monetizzato, devono essere iscritte in bilancio secondo i criteri di valutazione ed, in genere, secondo le regole stabilite dalla legge per qualsiasi titolo azionario. Pertanto, nel caso in cui l'iscrizione di tali azioni sia avvenuta in violazione di quei criteri e di quelle regole, il socio ha interesse a far dichiarare la nullità della deliberazione approvativa del bilancio, anche per il solo fatto che, in tal modo, egli non è stato posto in condizione di avere un'informazione corretta sulla situazione patrimoniale della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)