Sez. 1, Sentenza n. 2455 del 10/09/1974 (Rv. 370863 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESAME DEL TITOLO ESECUTIVO - POTERI DEL GIUDICE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESAME DEL TITOLO ESECUTIVO - POTERI DEL GIUDICE.*
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e validita del titolo esecutivo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, rimanendo preclusa l'allegazione di fatti impeditivi o estintivi ad esso anteriori. (fattispecie riguardante eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione finanziaria alla riscossione di una pena pecuniaria, eccezione fatta valere mediante opposizione tardiva - configurantesi come opposizione all'esecuzione - all'ordinanza intendentizia ormai divenuta definitiva, che ingiungeva il pagamento della pena stessa). (V 1229'72, mass n 357718).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)