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Sez. 1, Sentenza n. 48726 del 22/10/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277912 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - Incidente di esecuzione - Necessità di determinazione del presofferto - Affidamento di tale incombenza, da parte del giudice dell'esecuzione, al pubblico ministero - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277912-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE

Qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell'esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile, perché non preceduta da un'apposita istanza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., l'opposizione del condannato al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti avente ad oggetto esclusivamente la questione della decorrenza della detenzione con riferimento alla pena determinata dopo il riconoscimento della continuazione). (Conf., altresì, Sez. 1, n. 5353/2001, Rv. 218085-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)