Sez. 1, Sentenza n. 674 del 25/02/1980 Cc. (dep. 10/04/1980) Rv. 144947 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA RIEDUCATIVA - CONDOTTA PASSIVA - INSUFFICIENZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA RIEDUCATIVA - CONDOTTA PASSIVA - INSUFFICIENZA.*
Il beneficio della riduzione di pena di cui all'art 54 della legge del 1975 n 354 puo essere concesso solo se il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, mostrando una volontaria cooperazione al fine del suo reinserimento nella societa. Pertanto, non e sufficiente un comportamento puramente passivo di supina osservanza delle norme regolanti la vita carceraria, occorrendo una condotta attiva che offre elementi positivi di valore sintomatico rispetto al conseguimento della rieducazione del condannato. (Conf mass nn 139773, 139170, 137842).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)