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Sez. 3, Sentenza n. 21977 del 17/03/2016 Ud. (dep. 26/05/2016) Rv. 267348 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE | Art. 734 cod. pen. - Natura di reato permanente - Costruzione o demolizione in area protetta - Cessazione della permanenza - Ultimazione dei lavori.
Stato
decisa il 2016-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267348-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE

Il reato di distruzione o alterazione delle bellezze naturali, previsto dall'art. 734 cod. pen., ha natura permanente, ma la permanenza cessa, nell'ipotesi di costruzione o demolizione abusiva in luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, all'epoca di ultimazione dell'attività edilizia o del sequestro che la inibisce.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)