Sez. 3, Sentenza n. 33550 del 05/06/2003 Ud. (dep. 07/08/2003) Rv. 226159 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO | Reato di cui all'art. 734 c.p. - Natura - Momento di consumazione - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell'attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)