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Sez. 3, Sentenza n. 6293 del 18/04/2003 (Rv. 562303 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Effetti - Estinzione anche d'ufficio del giudizio civile - Presupposti - Identità di oggetto tra le due azioni - Necessità- Accertamento relativo - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562303-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE

La regola di cui all'art. 24 cod. proc. pen. previgente, secondo cui il trasferimento dell'azione civile in sede penale comporta di diritto la rinuncia dell'attore al giudizio civile che di conseguenza va dichiarato estinto anche d'ufficio, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto, in relazione alla causa petendi e al petitum e di soggetti, il cui accertamento - che prescinde dall'esame della fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile - è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano dedotti vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)