Sez. 2, Sentenza n. 6754 del 31/03/2005 (Rv. 581737 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE | Effetti - Estinzione anche d'ufficio del giudizio civile - Presupposti - Identità di oggetto tra le due azioni - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE
La costituzione di P.C. comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 del nuovo cod. proc. pen., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi" (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha confermato l'impugnata decisione della Corte di merito che aveva ritenuto la diversità di "petitum" e di "causa petendi" delle azioni esercitate in sede civile ed in sede penale, la prima essendo volta alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita, a fini restitutori e di risarcimento del danno conseguente, e la seconda viceversa diretta alla restituzione della somma indebitamente trattenuta, nonché al risarcimento dei danni ulteriori conseguenti all'illecito di appropriazione indebita ascritto ai promittenti venditori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)