Sez. 1 - , Ordinanza n. 5437 del 27/02/2020 (Rv. 657039 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)